Cass. civ. n. 1904 del 15 marzo 1983

Testo massima n. 1


A seguito dell'accertamento in giudizio del credito originariamente illiquido, la decorrenza degli interessi (corrispettivi) va fissata — in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente accertate — con riferimento alla data della domanda giudiziale, per l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa.

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