Cass. pen. n. 56347 del 18 dicembre 2017

Testo massima n. 1


Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.

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