14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18121 del 21 agosto 2014
Posted at 16:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
In forza dell’art. 2103 cod. civ. il prestatore di lavoro [ nella specie, dirigente responsabile del servizio di “call center” ] deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rilevando in alcun modo che l’assegnazione a mansioni inferiori [ nella specie, al servizio di cosiddetto “telesportello”, destinato a raccogliere informazioni e reclami degli utenti ] sia temporanea, o effettuata solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva.
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