Cass. civ. n. 1304 del 28 aprile 1956
Testo massima n. 1
È nulla la nomina del consulente tecnico compiuta, in sede di giudizio di divisione, dal notaio, delegato dal giudice istruttore per le operazioni divisionali, anziché dal giudice stesso (art. 194 disp. att. c.p.c.) che ne deve anche ricevere il giuramento ai sensi dell'art. 193 c.p.c.