Cass. civ. n. 1769 del 20 maggio 1969
Testo massima n. 1
Soltanto i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; i crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, non dichiarate esecutive e gravate di appello, non sono esigibili perché non sussiste la possibilità di esercizio immediato del diritto di credito.