Cass. civ. n. 1769 del 20 maggio 1969

Testo massima n. 1


Soltanto i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; i crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, non dichiarate esecutive e gravate di appello, non sono esigibili perché non sussiste la possibilità di esercizio immediato del diritto di credito.

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