Cass. civ. n. 3147 del 8 novembre 1971
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 16, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale nel dichiarare applicabile anche alle persone giuridiche straniere il comma primo dello stesso articolo, il quale ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità e salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, ha come presupposto per la sua applicabilità il fatto che l'ente, per il quale vengono invocati i diritti civili italiani, sia soggetto di diritto secondo l'ordinamento giuridico dello Stato estero in cui esso ente è sorto.