Cass. civ. n. 2044 del 22 giugno 1972
Testo massima n. 1
Dovendosi decidere sulla decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni non si deve più aver riguardo all'originaria obbligazione, il cui inadempimento ha causato i danni risarcibili, bensì semplicemente all'obbligazione pecuniaria di risarcimento, di cui l'oggetto principale è già stato liquidato, e resta da determinare un oggetto accessorio.