Cass. civ. n. 1244 del 3 maggio 1974

Testo massima n. 1


La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtù di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, è chiesto decreto ingiuntivo, è legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.); tale pretesa non può trovare ostacolo nel carattere cautelare della fonte dell'obbligazione, giacché il creditore non si avvale dei titoli di credito come tali, ma soltanto come chirografi o come documenti di prova della domanda accessoria degli interessi.

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