Cass. civ. n. 3959 del 28 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Ha natura ricettizia la dichiarazione del committente di accettare senza riserve l'opera appaltata. Pertanto essa non produce effetti se non venga comunicata all'appaltatore od a persona da lui incaricata a riceverla. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'opera appaltata nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) dell'opera stessa omettendo di eseguirne la verifica, il giudice del merito deve interpretare prudentemente la volontà del committente, o nel senso di una effettiva rinuncia alla verifica, nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore sono state esattamente adempiute o nel senso di ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (il che particolarmente ricorre quando la presa di consegna sia seguita entro ragionevole lasso di tempo dalla denuncia delle difformità o dei vizi dell'opera).