Cass. civ. n. 4464 del 25 novembre 1976
Testo massima n. 1
L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di merito, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., né costituire giudicato, si che il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore.