Cass. civ. n. 2701 del 11 maggio 1979

Testo massima n. 1


Il giudice dell'impugnazione non può provvedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado — gravata di appello — in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, però, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma.

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