Cass. civ. n. 4693 del 21 agosto 1982
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c. non costituisce «fatto dell'avversario» rilevante ai fini revocatori l'aver taciuto l'esistenza di un documento a sé sfavorevole.
A norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c. non costituisce «fatto dell'avversario» rilevante ai fini revocatori l'aver taciuto l'esistenza di un documento a sé sfavorevole.