Cass. civ. n. 1847 del 11 marzo 1983

Testo massima n. 1


Quando davanti al pretore, adito quale giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., venga proposta una domanda riconvenzionale (non soggetta, di per sé, al rito del lavoro), detto giudice deve procedere alla separazione dei procedimenti, e rimettere al giudice superiore la causa riconvenzionale, soltanto se quest'ultima non rientri nella sua competenza per materia o ecceda quella per valore, essendo tenuto, in caso contrario, a pronunciare sulla riconvenzionale, a nulla rilevando la diversità del rito previsto per la medesima.

Testo massima n. 2


Il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione, che è applicabile anche nel nuovo processo del lavoro, non può essere utile a sanare irriducibili contrasti tra motivazione e dispositivo (come quello che si determina allorché la motivazione contenga statuizioni mancanti nel dispositivo), dovendo in tal caso darsi prevalenza al secondo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie.

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