Cass. civ. n. 7458 del 17 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Quando il convenuto contesti l'obbligazione verso l'attore, attribuendo la titolarità attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, non si dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del preteso legittimato non chiamato in causa ma, come in ogni altra ipotesi di legittimazione alternativa, si deve accertare se l'attore sia o no titolare dell'obbligazione e rigettare, in caso negativo, la domanda. In tal caso, peraltro, può solo profilarsi l'opportunità di far intervenire in primo grado, il terzo nel processo affinché, con economia di giudizi, la pronuncia possa valere anche nei suoi confronti.
Testo massima n. 2
Nel caso di litisconsorzio necessario di ordine sostanziale, il litisconsorte pretermesso può far valere il pregiudizio derivantegli dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e far dichiarare il vizio (nullità e non inesistenza) che inficia la sentenza a causa della non integrità del contraddittorio, sia promuovendo una causa separata ed autonoma che avvalendosi dello speciale mezzo dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, primo comma, c.p.c.
Testo massima n. 3
L'opposizione ordinaria di terzo – pur con le peculiarità che la caratterizzano, specie in considerazione del fatto che introduce quale contraddittore nel processo un soggetto ad esso rimasto estraneo – rimane un mezzo d'impugnazione, che per la parte in cui non provvedono le specifiche (e scarne) disposizioni degli artt. 404 e ss. c.p.c., soggiace ai principi generali del processo civile sulla corrispondenza tra domanda e pronuncia del giudice e sulla specificità dei motivi di gravame, con la conseguente impossibilità di rilevare d'ufficio eventuali nullità della sentenza impugnata, non eccepite dall'opponente.