Cass. civ. n. 983 del 5 febbraio 1983
Testo massima n. 1
In forza del principio di unità ed infrazionabilità della prova applicabile anche alle controversie individuali di lavoro, non è consentita la riproposizione in appello di una prova già esaurita o la deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado.