Cass. civ. n. 1241 del 21 febbraio 1984

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso pronuncia del Consiglio di Stato in materia di impiego pubblico, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, atteso che l'inapplicabilità di tale sospensione per le controversie individuali di lavoro e quelle in tema di assistenza e previdenza obbligatorie, prevista dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non riguarda le controversie attinenti al pubblico impiego.

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