Cass. civ. n. 1241 del 21 febbraio 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso pronuncia del Consiglio di Stato in materia di impiego pubblico, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, atteso che l'inapplicabilità di tale sospensione per le controversie individuali di lavoro e quelle in tema di assistenza e previdenza obbligatorie, prevista dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non riguarda le controversie attinenti al pubblico impiego.