Cass. civ. n. 1581 del 7 marzo 1984

Testo massima n. 1


La rinuncia agli atti del giudizio è valida ed efficace anche se compiuta mediante atto scritto extraprocessuale, e la parte che ne contesti infondatamente l'operatività, rendendo quindi necessaria la prosecuzione e definizione del processo con sentenza, legittimamente è condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

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