Cass. civ. n. 1731 del 14 marzo 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, la fissazione di nuova udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza, secondo la previsione dell'art. 429, secondo comma c.p.c., non determina ancora l'apertura della fase di deliberazione della decisione, e, pertanto, non osta all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.