Cass. civ. n. 2308 del 10 aprile 1984
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la proposizione, all'udienza di discussione, di richieste preliminari o istanze istruttorie ad opera delle parti non comporta per il giudice l'obbligo di emettere uno specifico provvedimento istruttorio e non esonera le parti medesime dal dovere di formulare le conclusioni definitive e di svolgere le relative difese.