Cass. civ. n. 721 del 30 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. non costituisce prova a carico della stessa, ma solo un comportamento discrezionalmente valutabile dal giudice del merito, come indizio ai fini della decisione, in concorso con altri argomenti di prova.