Cass. civ. n. 1099 del 9 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 (nuovo testo) c.p.c., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità ed è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale.