Cass. civ. n. 1733 del 27 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Il principio che la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti nei confronti delle quali essa è diretta, non si estende alla notifica del controricorso, il quale non costituisce mezzo di gravame con la conseguenza che esso è ammissibile qualora, più essendo i ricorrenti, sia stato notificato in unica copia nel domicilio eletto presso il comune difensore di essi.