Cass. civ. n. 1782 del 1 marzo 1985
Testo massima n. 1
Sia il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. (nella specie, di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) – che è revocabile, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, prima della definizione del giudizio di merito, per l'accertato venir meno di tutti o di alcuni degli elementi sui quali il rimedio cautelare si fondava – sia il successivo provvedimento che ne dispone la revoca non hanno contenuto decisorio e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione.