Cass. civ. n. 4301 del 20 luglio 1985

Testo massima n. 1


Ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale della parte (senza giustificato motivo) nell'udienza in cui deve aver luogo l'interrogatorio libero ad opera del giudice del lavoro costituisce comportamento valutabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. Analogamente, in sostanza, a quanto previsto, nel rito ordinario, dall'art. 232 c.p.c. per l'ipotesi di mancata comparizione della parte alla udienza fissata per l'interrogatorio formale.

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