Cass. civ. n. 4870 del 8 ottobre 1985

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, se da una parte, al fine di accelerare e concentrare il processo, il thema decidendum deve risultare fissato già alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio e della prima difesa del convenuto costituito, di tal che non è consentito proporre nel corso del giudizio domande nuove o sollevare eccezioni non proposte al momento della costituzione del convenuto, d'altra parte però quest'ultimo può formulare in qualsiasi momento del processo deduzioni difensive dirette a contestare l'esistenza o la portata dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore ricorrente, come anche è possibile che il giudice, all'udienza di discussione, autorizzi per gravi motivi (art. 420 c.p.c.) l'ampliamento della materia del contendere.

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