Cass. civ. n. 6192 del 9 dicembre 1985

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Gli artt. 700 e ss. c.p.c., nel conferire al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti d'urgenza con funzione cautelare e strumentale, non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione, e non consentono pertanto che il suddetto potere possa essere esercitato a tutela di posizioni soggettive sottratte alla cognizione del medesimo giudice ordinario, quali quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerenti ad un rapporto di pubblico impiego.

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