Cass. civ. n. 671 del 1 febbraio 1985

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore all'uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo c.p.c., tuttavia dà luogo ad una nullità soltanto relativa (e sanabile a termini dell'art. 157 c.p.c.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE