Cass. civ. n. 1677 del 12 marzo 1986
Testo massima n. 1
Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non è precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello – al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione – la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha carattere della eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.