Cass. civ. n. 234 del 16 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Qualora il lodo arbitrale contenga, sulla stessa domanda, due diverse pronunce in contrasto fra loro (nella specie, in quanto determinava la quota spettante ad un socio in sede di recesso dalla società, e poi riduceva la quota stessa a condizione che gli altri soci avessero successivamente dimostrato il pagamento di alcuni debiti sociali), l'impossibilità di identificare la decisione degli arbitri con l'una o l'altra di quelle pronunce implica necessariamente la nullità del lodo.