Cass. civ. n. 3985 del 14 giugno 1986

Testo massima n. 1


Anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la n. 13 del 1977 (e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978), nel rito del lavoro, l'attore convenuto in via riconvenzionale ha – con riferimento alla nuova udienza fissata nei modi previsti dall'art. 418 c.p.c. – gli stessi poteri (ed incorre nelle stesse preclusioni) che l'art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto in via principale, non è tuttavia consentito all'attore riconvenuto di avvalersi del più ampio termine a lui spettante in conseguenza della proposta riconvenzionale per introdurre nuove e più ampie richieste probatorie, dirette, invece, che a contrastare la riconvenzionale, a sorreggere unicamente la propria originaria domanda principale.

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