Cass. civ. n. 5139 del 21 agosto 1986
Testo massima n. 1
Nel giudizio d'appello disciplinato dal rito del lavoro, la omissione della relazione orale della causa, in violazione dell'art. 437, primo comma, c.p.c., non determina alcuna nullità, essendo tale norma – al pari dell'art. 275 c.p.c., concernente il rito ordinario – priva di sanzione ed avendo detta relazione una funzione informativa che può essere rinviata alla camera di consiglio.