Cass. civ. n. 5212 del 26 agosto 1986

Testo massima n. 1


L'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ha natura recettizia dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso.

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