Cass. civ. n. 98 del 18 febbraio 1986
Testo massima n. 1
Ove il processo sia rimasto di fatto sospeso, a seguito della mancata nuova fissazione di un'udienza non tenutasi o della quale manchi comunque il relativo verbale, la parte che faccia istanza per la fissazione di una nuova udienza, deve – anche nel rito del lavoro – provvedere alla notificazione alla controparte del provvedimento del giudice istruttore di fissazione dell'udienza, non essendo sufficiente la comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria.