Cass. civ. n. 2807 del 21 marzo 1987

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il vizio di «contraddittorietà» del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 4 e n. 5 c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.

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