Cass. civ. n. 2807 del 21 marzo 1987
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il vizio di «contraddittorietà» del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 4 e n. 5 c.p.c., solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.