Cass. civ. n. 830 del 29 gennaio 1988

Testo massima n. 1


Con riguardo a lodo arbitrale in ordine ad appalto di opera pubblica, l'inosservanza da parte degli arbitri dei principi sull'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva per maggiori pretese o compensi, ivi incluso quello secondo cui tale onere sussiste anche per i fatti di tipo continuativo, a partire dal tempo del manifestarsi della loro obiettiva potenzialità dannosa, integra violazione di regole di diritto, e, pertanto, è denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 ultimo comma c.p.c.

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