Cass. civ. n. 3475 del 21 luglio 1989
Testo massima n. 1
La parte, che intende ottenere il ripristino della situazione di fatto, modificata dalla controparte in attuazione d'un provvedimento d'urgenza adottato con decreto e poi revocato con ordinanza, non ha interesse ad instaurare un giudizio di cognizione per la condanna dell'altra parte, potendo ottenere dal pretore, che ha prima adottato e poi revocato il provvedimento d'urgenza, così respingendo la domanda cautelare, la determinazione delle modalità per il ripristino dello stato di fatto anteriore.