Cass. civ. n. 3637 del 8 agosto 1989

Testo massima n. 1


L'irregolare composizione del collegio arbitrale per difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista (nella specie, secondo il capitolato di appalto non potevano essere nominati arbitri coloro che in qualsiasi modo avessero espresso un giudizio o un parere sulle controversie) non è idonea a concretizzare il caso di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale di cui all'art. 829, n. 3 c.p.c., il quale ricorre nelle sole ipotesi di incapacità ad assumere le funzioni di arbitro, previste in modo tassativo dall'art. 812 c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE