Cass. civ. n. 11908 del 14 dicembre 1990

Testo massima n. 1


Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che può intervenire nel processo a norma dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., non può essere considerato terzo, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò può assumere la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte e così come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla rimanendo, di conseguenza, esclusa la esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c.

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