Cass. civ. n. 5401 del 6 giugno 1990
Testo massima n. 1
La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attività lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identità della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello.