Cass. civ. n. 7532 del 25 luglio 1990
Testo massima n. 1
La richiesta, formulata in appello in via subordinata e senza modificazione dell'originaria causa petendi, di spettanze retributive d'importo inferiore a quello domandato in primo grado non costituisce domanda nuova, preclusa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo tale minore petitum attribuibile dal giudice, senza configurabilità di alcun vizio di ultrapetizione, anche in mancanza di un'esplicita domanda del lavoratore.