Cass. civ. n. 936 del 9 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, in caso di mancata audizione di tutti i testi da parte del giudice di primo grado con conseguente implicito provvedimento di chiusura dell'assunzione della prova, non è ipotizzabile una rinuncia tacita delle parti all'audizione degli ulteriori testi, ammessi ma non escussi, per acquiescenza al suddetto provvedimento implicito e quindi, in grado di appello il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di una parte di ultimazione della prova.