Cass. civ. n. 9640 del 21 settembre 1990
Testo massima n. 1
Il provvedimento di urgenza, per la sua intrinseca provvisorietà, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito, che ad esso si sostituisce, senza conservare effetto fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa della legittimità del licenziamento del lavoratore, quest'ultimo non ha interesse a dolersi, in sede di legittimità, dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, della sua riammissione al lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che il provvedimento cautelare (ancorché, in ipotesi, a lui favorevole) risulterebbe comunque superato dalla pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento.