Cass. civ. n. 13277 del 10 dicembre 1991

Testo massima n. 1


Le spese processuali necessarie all'attuazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. – cui è preposto lo stesso giudice di questi ultimi e non quello dell'esecuzione – vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito e, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione attraverso una separata procedura monitoria.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE