Cass. civ. n. 4792 del 2 maggio 1991

Testo massima n. 1


Con riguardo al giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, richiede dal giudice del merito la necessaria valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale che rimasto estraneo alla transazione intenda profittarne.

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