Cass. civ. n. 10259 del 7 settembre 1992

Testo massima n. 1


La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc, normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.

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