Cass. civ. n. 363 del 14 gennaio 1992
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 420 ultimo comma c.p.c., il quale, nel rito del lavoro, pone il divieto di udienze di mero rinvio, ha funzione soltanto sollecitatoria, senza implicare, in caso d'inosservanza, sanzioni, né, in particolare, decadenza dalle facoltà in relazione al cui esercizio sia stato chiesto ed ottenuto detto rinvio (nella specie, per la produzione di documentazione inerente alla capacità di stare in giudizio di un ente territoriale).