Cass. civ. n. 4377 del 9 aprile 1992
Testo massima n. 1
L'erronea indicazione dell'ufficiale giudiziario notificante quale addetto all'ufficio unico notifiche della Corte di cassazione non determina nullità della notificazione, ove sia rimasta improduttiva di conseguenze giuridiche, per essere stata la notificazione stessa richiesta all'ufficiale giudiziario competente e da questi eseguita.