Cass. civ. n. 5506 del 8 maggio 1992

Testo massima n. 1


La rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero, e, pertanto, anche nel giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della filiazione naturale.

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