Cass. civ. n. 8085 del 1 luglio 1992
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il provvedimento collegiale emesso nel corso del giudizio di merito proposto a seguito del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e con il quale si sospende la efficacia di quest'ultimo provvedimento ha contenuto meramente ordinatorio ed in quanto inidoneo a produrre effetto di giudicato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma – ove si assuma la giuridica inesistenza per carenze in radice del potere processuale del giudice di adottarlo – è denunciabile con la querela nullitatis, che non è un mezzo di impugnazione ma un'azione ordinaria di accertamento.