Cass. civ. n. 10079 del 12 ottobre 1993
Testo massima n. 1
La titolarità, da parte di un geometra, della carica di direttore tecnico di una società, ove sia stata finalizzata solo a permettere l'iscrizione di quest'ultima nell'albo dei costruttori e non abbia implicato lo svolgimento, da parte del professionista, di prestazioni fisiche o intellettuali per conto della società medesima, non dà luogo ad un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., restando conseguentemente esclusa, in ordine alla relativa controversia, la competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro.